Cass. civ. n. 6646 del 19 luglio 1997
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, applicabile nelle controversie previdenziali, è inammissibile ex artt. 416, comma secondo, e 418 c.p.c. – perché proposta soltanto nel giudizio di determinazione del quantum debeatur – la domanda riconvenzionale dell'Inps (convenuto in giudizio) diretta ad ottenere la detrazione dal credito dell'attore per sgravi contributivi di quanto dal medesimo dovuto per maggiori contributi in ragione della classificazione dell'impresa.
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