Cass. pen. n. 51407 del 30 novembre 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. e 3 CEDUManifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord, pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, posto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante è divenuta relativa, essendo tenuto il giudice alla valutazione, nel merito, delle istanze di concessione di benefici penitenziari.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.