Cass. civ. n. 15617 del 26 luglio 2005
Testo massima n. 1
Qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 c.c. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza.
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