Art. 1334 – Codice civile – Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25318/2025

La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

Cass. civ. n. 276/2025

La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

Cass. civ. n. 19740/2024

In tema di licenziamento, la mancata impugnativa dell'atto di recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro anche quando, in caso di trasferimento d'azienda, l'atto di risoluzione del rapporto sia intimato dal cedente, ma anteriormente alla produzione di effetti di tale trasferimento, dovendosi escludere che il predetto termine decorra dalla cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 10739/2023

L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).

Cass. civ. n. 1454/2019

Sebbene il recesso sia atto irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia ai sensi dell'art. 1334 c.c., ciò non esclude che le parti, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una concorde manifestazione di volontà che, nel caso di contratto in forma scritta "ad substantiam", deve risultare da atto scritto.

Cass. civ. n. 15500/2018

La revoca all'autorizzazione dell'uso del bancomat da parte della banca intermediaria integra un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e, pertanto, quale atto unilaterale recettizio, ex art. 1334 c.c., produce i suoi effetti solo se preventivamente comunicata al cliente.

Cass. civ. n. 12658/2018

L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.

Cass. civ. n. 8006/2009

La disdetta di un contratto di locazione (nella specie, relativo ad immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione), è un atto recettizio, che produce i propri effetti (consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso) solo dal momento in cui perviene al destinatario, salva una diversa pattuizione delle parti. È, pertanto, tardiva la disdetta spedita prima del termine contrattualmente previsto per l'esercizio della relativa facoltà, ma pervenuta al destinatario successivamente a tale data.

Cass. civ. n. 4391/2007

Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l'onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stato annullato il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore, sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, poiché le precedenti dimissioni del lavoratore stesso si sarebbero dovute considerare superate dal sopravvenuto accordo contrario intercorso con il datore di lavoro, che aveva accettato la revoca della dichiarazione di volontà dimissionaria del prestatore e la prosecuzione del rapporto lavorativo, senza che in proposito potesse ritenersi necessaria l'adozione della forma scritta, non imposta né da alcuna pattuizione convenzionale né dalla specifica contrattazione collettiva in concreto applicabile nel settore del commercio).

Cass. civ. n. 20784/2006

L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 c.c., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Cass. civ. n. 18911/2006

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato. Pertanto qualora l'assenza dal lavoro per malattia si sia protratta per un tempo superiore al periodo di comporto, il legittimo recesso del datore di lavoro, non tempestivamente impugnato, non può essere inficiato dalla successiva affermazione in giudizio (nella specie: dopo quattro anni) della natura lavorativa dell'infortunio, qualora il datore di lavoro non sia stato chiamato nel giudizio promosso a tal fine nei confronti dell'Inail, non potendo la sentenza emessa in detto giudizio esser fatta valere nei confronti di chi a quel giudizio non abbia partecipato.

Cass. civ. n. 15678/2006

Alla stregua dell'art. 1334 c.c. — secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati — la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso, si perfezionata con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966.

Cass. civ. n. 15617/2005

Qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 c.c. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza.

Cass. civ. n. 9485/2003

In tema di validità ed efficacia dell'atto amministrativo, non trova applicazione il disposto dell'art. 1334 c.c. a tenore del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, valendo, di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'esercizio unilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione al destinatario. Ne consegue che nel giudizio volto all'accertamento dell'inesistenza di un'obbligazione contributiva previdenziale non ha rilevanza la mancata conoscenza, da parte del destinatario della pretesa, del decreto ministeriale che abbia incrementato la misura della contribuzione. (Nella specie, nell'enunziare il principio surriferito, la S.C. ha precisato che non veniva in considerazione una fattispecie di illecito amministrativo, in ordine al quale la mancata conoscenza del precetto avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1991, anche in relazione all'art. 5 c.p.).

Cass. civ. n. 15376/2000

L'invio al cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c. allorché perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla. Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perché effettuato dopo l'arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta per prima.

Cass. civ. n. 5144/1981

La promessa unilaterale di vendita immobiliare deve rivestire la forma scritta (a pena di nullità) ai sensi dell'art. 1351 c.c., che la prevede per il contratto preliminare e trova applicazione analogica per la promessa.

Cass. civ. n. 3419/1981

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali (recettizi) producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo, a conoscenza delle persone cui sono destinati, salva, peraltro, la prova, il cui onere grava sul dichiarante, dell'eventuale illiceità del modo in cui uno di tali atti è pervenuto a conoscenza del destinatario.

Cass. civ. n. 86/1972

Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell'atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell'efficacia della dichiarazione recettizia. (Nella specie sono state riconosciute valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, ma delle quali costoro erano venuti a conoscenza mediante la loro esibizione in giudizio).

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