Cass. civ. n. 5142 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Trattamento economico - Personale universitario non medico operante in regime di convenzione - Collaboratore tecnico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Spettanza - Equiparazione al personale sanitario - Necessità - Condizioni - Rilevanza derogatoria della contrattazione integrativa - Esclusione.


In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13382 del 2015

Normativa correlata

DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
DM Pubblica Istruzione 09/11/1982
Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51
Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28

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