Cass. civ. n. 9485 del 13 giugno 2003
Testo massima n. 1
In tema di validità ed efficacia dell'atto amministrativo, non trova applicazione il disposto dell'art. 1334 c.c. a tenore del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, valendo, di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'esercizio unilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione al destinatario. Ne consegue che nel giudizio volto all'accertamento dell'inesistenza di un'obbligazione contributiva previdenziale non ha rilevanza la mancata conoscenza, da parte del destinatario della pretesa, del decreto ministeriale che abbia incrementato la misura della contribuzione. (Nella specie, nell'enunziare il principio surriferito, la S.C. ha precisato che non veniva in considerazione una fattispecie di illecito amministrativo, in ordine al quale la mancata conoscenza del precetto avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1991, anche in relazione all'art. 5 c.p.).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi