Cass. civ. n. 10478 del 22 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Il diritto di ciascun condomino ha per oggetto, la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la conseguenza che egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.