Cass. civ. n. 15376 del 1 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L'invio al cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c. allorché perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla. Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perché effettuato dopo l'arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta per prima.
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