Cass. civ. n. 3419 del 25 maggio 1981
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali (recettizi) producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo, a conoscenza delle persone cui sono destinati, salva, peraltro, la prova, il cui onere grava sul dichiarante, dell'eventuale illiceità del modo in cui uno di tali atti è pervenuto a conoscenza del destinatario.