Cass. civ. n. 134 del 9 gennaio 1998

Testo massima n. 1


La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione — solitamente da un terzo alla metà — di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE