Cass. civ. n. 3767 del 14 aprile 1998

Testo massima n. 1


Il termine breve (sessanta giorni) previsto dall'art. 325, ultimo comma, c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione decorre, in caso di contumacia, dalla notifica della sentenza alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. – non potendo in tal caso rispettarsi le modalità di notifica di cui all'art. 170, primo e terzo comma, richiamate dall'art. 285 dello stesso codice – e, in caso di controversia di lavoro, è insensibile alla sospensione feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Di tali norme è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sollevata sul rilievo che esse, escludendo dalla sospensione il termine per impugnare, negherebbe al lavoratore, in caso di sua soccombenza, il favor riconosciutogli dal legislatore con l'introduzione del rito speciale del lavoro.

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