Cass. civ. n. 5264 del 28 maggio 1998

Testo massima n. 1


Si ricava dal testo dall'art. 2901 c.c., che il criterio dettato, dal terzo comma della stessa disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno con il credito garantito, non è applicabile in sede fallimentare, ove, nell'assenza di analoghi criteri negli artt. 64 e 67 della legge fallimentare, la gratuità (od onerosità) va valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l'atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio.

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