Cass. civ. n. 5796 del 11 giugno 1998

Testo massima n. 1


Il fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la presunzione di responsabilità del custode della cosa per i danni che essa sia suscettibile di produrre di per sé o per insorgenza in essa di agenti dannosi, soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode, imprevedibile ed inevitabile.

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