Cass. civ. n. 9826 del 3 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Al contenuto delle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario attesti essergli state fatte al momento della notifica dell'atto non si estende l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, onde è sempre consentito all'interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento.