Cass. civ. n. 11050 del 5 ottobre 1999
Testo massima n. 1
L'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetto da nullità; se il giudice d'appello non prevede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi