Cass. civ. n. 12052 del 26 ottobre 1999

Testo massima n. 1


Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.

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