Cass. civ. n. 1638 del 25 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Il creditore — che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore — non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.

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