Art. 492 – Codice di procedura civile – Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984].

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

[omissis]

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492 bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo [513], il presidente del tribunale competente per l'esecuzione [26] può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 7403/2017

In tema di esecuzione forzata, l’atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo, ma tale nullità – qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore, legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza di processo esecutivo – è destinata a sanarsi con efficacia “ex tunc”, ciò che vale ad escludere l’invalidità dell’atto di pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale.

Cass. civ. n. 6833/2015

Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria.
In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore.

Cass. civ. n. 2110/2014

L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso.

Cass. civ. n. 6662/2011

In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, comma 3, c.p.c., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 c.p.c.. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullità, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., che, se egualmente disposta, é opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore - come nella specie - o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa.

Cass. civ. n. 1638/1999

Il creditore — che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore — non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.

Cass. civ. n. 3684/1977

Qualora il pignoramento mobiliare abbia raggiunto gli scopi essenziali cui è destinato, con la scelta e l'apprensione del bene da parte dell'ufficiale giudiziario, e la formazione del relativo processo verbale, il debitore esecutato che abbia avuto conoscenza dell'atto, non è legittimato a dolersi, con opposizione agli atti esecutivi, dell'omissione dell'intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. (ingiunzione di astenersi da atti rivolti a sottrarre alla garanzia del credito il bene staggito), né dell'eventuale erronea adozione della forma del pignoramento diretto, anziché di quello presso il terzo possessore, in quanto gli indicati vizi procedurali non incidono sulla validità del pignoramento, e non sono tali da ledere specifici interessi del debitore medesimo.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE