Cass. civ. n. 1944 del 8 marzo 1999
Testo massima n. 1
La notifica al codifensore costituito, già difensore in primo grado della parte ma privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di cassazione, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio.