Cass. pen. n. 51659 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46922 del 2011

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 ter
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 bis
Legge 07/08/1992 num. 366 art. 1
Legge 17/04/2014 num. 62 all. 1
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 5 CORTE COST.
DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

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