Cass. civ. n. 5170 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione.


In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16173 del 2015

Normativa correlata

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

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