Cass. civ. n. 5237 del 29 maggio 1999
Testo massima n. 1
Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.