Cass. civ. n. 5888 del 14 giugno 1999
Testo massima n. 1
Qualora il giudice di primo grado abbia emesso una sentenza contenente un errore materiale in ordine all'identificazione di una delle parti e dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'appello lo stesso giudice abbia provveduto alla correzione del suddetto errore, ai fini del giudizio di appello la sentenza – in assenza di specifica impugnazione relativamente alla parte corretta – si considera formalmente emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva.
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