Cass. civ. n. 5966 del 15 giugno 1999

Testo massima n. 1


In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a quo a norma degli artt. 287 ss. c.p.c.

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