Cass. civ. n. 6111 del 18 giugno 1999
Testo massima n. 1
Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio è causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.