Cass. civ. n. 8122 del 27 luglio 1999
Testo massima n. 1
L'inammissibilità della produzione in sede di legittimità di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 c.p.c., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di errores in iudicando, ma altresì quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.