Cass. civ. n. 10571 del 10 agosto 2000

Testo massima n. 1


In relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica dell'atto processuale è inesistente allorché l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo o per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla Spa Ferrovie dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo che nel giudizio di primo grado la società era stata rappresentata da un suo funzionario, ex R.D. n. 1611 del 1933, e in quello di appello era rimasta contumace; la S.C. ha anche precisato che l'astratta previsione legale di proroga del patrocinio dell'Avvocatura pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, ex art. 24 legge n. 210 del 1985, non valeva a fornire alcun collegamento fra destinatario dell'atto e notifica, non avendo la stessa Avvocatura mai assunto la difesa delle Ferrovie).

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