Cass. civ. n. 1069 del 1 febbraio 2000
Testo massima n. 1
L'art. 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione di una sentenza non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte anziché presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla, ma anzi pienamente valida ad altri fini, è inidonea alla decorrenza del termine per impugnare, anche per colui che l'ha notificata.