Cass. civ. n. 12538 del 22 settembre 2000

Testo massima n. 1


La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato.

Testo massima n. 2


L'art. 285 c.p.c. prevede, per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, “l'istanza di parte”, con la parola “parte” intendendosi i soggetti del rapporto processuale ed i loro difensori, senza che, per tale istanza, sia necessaria per i primi l'attività di questi ultimi.

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