Cass. civ. n. 12802 del 27 settembre 2000
Testo massima n. 1
La nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza morale senza rispettare il contraddittorio tra tutte le parti originarie – per essere stata estromessa una società dichiarata fallita, inizialmente in lite – non comporta che la causa debba essere rimessa davanti al primo giudice, ove il giudice di appello sia investito anche della questione della nullità dell'accordo, per l'effetto devolutivo dell'appello principale e incidentale.
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