Cass. civ. n. 14454 del 6 novembre 2000
Testo massima n. 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società (originaria controparte nel giudizio di appello) estintasi per fusione prima della chiusura della discussione ove il procuratore, unico legittimato, abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento estintivo della parte da lui rappresentata.
Testo massima n. 2
Rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda di risarcimento danni proposta dall'impresa preponente nei confronti di un soggetto legato da rapporto parasubordinato di collaborazione per atti di concorrenza sleale commessi dopo la cessazione del rapporto contrattuale; mentre rientra nella competenza del giudice del lavoro la domanda fondata sull'art. 2958 c.c. per fatti commessi durante la pendenza del rapporto di lavoro.