Cass. civ. n. 6058 del 29 maggio 1991
Testo massima n. 1
La responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., ravvisabile nell'ingiustificata interruzione delle trattative intavolate ai fini della conclusione di un contratto è prevista e configurata dalla detta norma con riguardo al comportamento reciproco delle parti contrapposte del concludendo contratto ed alle trattative che intercorrano fra le stesse, ai fini della conclusione del contratto, e non già con riguardo a rapporti o relazioni concernenti i soggetti che, nel contratto da stipulare con altri, ne costituiscano una delle parti per l'acquisto in comune di un bene.
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