Cass. civ. n. 2051 del 23 febbraio 2000
Testo massima n. 1
A seguito di notifica di precetto, è ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere, prima della instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, un provvedimento che inibisca l'attivazione della esecuzione forzata, dato il carattere residuale di tale procedimento e la impraticabilità, in mancanza di pignoramento, dell'opposizione all'esecuzione, che rende possibile la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.