Cass. civ. n. 199 del 28 gennaio 1972

Testo massima n. 1


Nella fase delle trattative precontrattuali, gli obblighi di correttezza previsti per le parti non discendono da un dovere negoziale; il bene tutelato dall'art. 1337 c.c. non è quello che la parte si proponeva di conseguire col contratto, ma è la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di parità, senza che la controparte, per riserva mentale o per leggerezza di intenti, tenga impegnata l'altra, precludendole diverse possibilità.

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