Cass. civ. n. 6342 del 16 maggio 2000

Testo massima n. 1


La notifica di una sentenza richiesta dalla parte personalmente non costituisce circostanza idonea a far presumere alla controparte che è cessato il rapporto professionale con il difensore costituito e pertanto, se il notificante non dichiara contestualmente all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 330 comma primo, seconda parte, c.p.c., la sua residenza od ometta di eleggere il suo domicilio, è valida la notifica dell'impugnazione della controparte avverso detta sentenza, effettuata presso il predetto difensore.

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