Cass. civ. n. 8046 del 13 giugno 2000
Testo massima n. 1
La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, comma secondo c.p.c. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non anche quando la controparte abbia avuto conoscenza del decesso prima di tale notificazione; è insuscettibile di sanatoria la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.