Cass. civ. n. 8146 del 15 giugno 2000

Testo massima n. 1


L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell'atto è insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito.

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