Cass. civ. n. 9867 del 27 luglio 2000
Testo massima n. 1
Qualora il giudice di appello non siasi ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'adeguamento della parte alle statuizioni della decisione, integra un atto dovuto insuscettibile, come tale, di comportare acquiescenza alla sentenza.