Cass. civ. n. 9867 del 27 luglio 2000

Testo massima n. 1


Qualora il giudice di appello non siasi ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'adeguamento della parte alle statuizioni della decisione, integra un atto dovuto insuscettibile, come tale, di comportare acquiescenza alla sentenza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE