Cass. civ. n. 13682 del 5 novembre 2001

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE