Cass. civ. n. 13682 del 5 novembre 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi).
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