Cass. civ. n. 2463 del 20 febbraio 2001

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'opponibilità all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, cui sia stata fatta la comunicazione di cui all'articolo 25 della legge n. 990 del 1969, della sentenza resa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione è un effetto previsto dalla legge; pertanto, qualora l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio, unitamente all'impresa assicuratrice in liquidazione, in proprio, senza la specificazione di tale rappresentanza, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, ne specifichi anche la conseguenza legale dell'opponibilità.

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