Cass. civ. n. 2671 del 23 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, querela di falso di un testamento olografo) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal de cuius, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri.