Cass. civ. n. 343 del 11 gennaio 2001

Testo massima n. 1


Il condomino – attore per la tutela di un bene comune – non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell'amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.

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