Art. 214 – Codice di procedura civile – Disconoscimento della scrittura privata
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c. ss.], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2777/2025
In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale).
Cass. civ. n. 134/2025
In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.
Cass. civ. n. 24029/2024
In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civ. n. 19850/2024
L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).
Cass. civ. n. 3603/2024
Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni.
Cass. civ. n. 3602/2024
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.
Cass. civ. n. 36293/2023
Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Cass. civ. n. 33908/2023
In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..
Cass. civ. n. 32165/2023
Il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.
Cass. civ. n. 9690/2023
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.
Cass. civ. n. 2658/2023
In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Cass. civ. n. 14950/2018
In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civ. n. 1537/2018
Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 15780/2018
In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva depositato).
Cass. civ. n. 2374/2014
L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Cass. civ. n. 2095/2014
Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.
Cass. civ. n. 15169/2010
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.
Cass. civ. n. 6090/2000
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cass. civ. n. 14378/1999
L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione.
Cass. civ. n. 12290/1998
Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo è soggetto alla modalità ed ai termini di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito, e deve, pertanto, avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente inammissibilità della relativa proposizione per la prima volta in appello qualora la copia risulti già prodotta in primo grado.
Cass. civ. n. 11890/1998
La facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 214 c.p.c. secondo cui «gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore», postula un significato dell'espressione «avente causa» contrapposta a quella di «erede» e designa colui che succede in forza di un atto a titolo particolare e non chiunque possa trarre un vantaggio mediato e diretto dalla caducazione della scrittura che si intende disconoscere.
Cass. civ. n. 12179/1997
L'attestazione ex art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, relativa al versamento dell'Iva per il tramite di mandato ad azienda di credito, quale scrittura privata formalmente ascrivibile ad una determinata banca (o dipendenza di essa), è suscettibile di disconoscimento da parte della banca medesima secondo le disposizioni dell'art. 214 c.p.c. Tale disconoscimento, però, perché sia validamente effettuato, con l'onere per l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, postula un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.
Cass. civ. n. 11535/1996
L'art. 214 primo comma c.p.c., il quale prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla a negare formalmente la propria sottoscrizione, e l'art. 216 primo comma dello stesso codice, secondo cui la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., che ne considera requisito essenziale la sottoscrizione, la quale soltanto può far acquistare al documento l'efficacia probatoria sancita dalla stessa norma. Ne deriva che le scritture non sottoscritte dalle parti non debbono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che rispetto alle stesse è, conseguentemente, inammissibile la procedura di verificazione.
Cass. civ. n. 2290/1996
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 4615/1996
Il contumace nel giudizio di primo grado, nei confronti del quale sia stata dichiarata tacitamente riconosciuta una scrittura privata (perché la produzione in giudizio di questa era indicata in un atto notificato al contumace stesso, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989) può, con l'atto di appello, disconoscere tale scrittura.
Cass. civ. n. 482/1995
La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221 e seguenti, c.p.c., perché si risolve in una eccezione di falso.
Cass. civ. n. 11074/1994
L'onere del disconoscimento della scrittura privata, e correlativamente l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in virtù di un rapporto organico (quale, per esempio, il rappresentante legale di una società, anche se non più in carica al momento del giudizio), oppure perché munito di procura. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva applicato il principio del riconoscimento tacito ad una dichiarazione di collaudo di un impianto — conseguentemente dichiarando inammissibile la prova testimoniale dedotta circa i difetti dello stesso — sulla base dell'affermazione che la stessa proveniva da un incaricato del soggetto che aveva commissionato l'impianto, senza motivare in ordine agli asseriti poteri di rappresentanza della persona che aveva sottoscritto il documento).
Cass. civ. n. 3833/1994
Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
Cass. civ. n. 5666/1994
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte.
Cass. civ. n. 12856/1993
La parte costituita, contro la quale la scrittura privata è prodotta (anche se in copia fotostatica), ha l'onere, onde evitarne il riconoscimento tacito di disconoscerla o di dichiarare di non conoscerla (se la sottoscrizione proviene dagli autori della parte) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, salvo il caso che la produzione avvenga in copia autentica non essendo la parte tenuta all'immediata dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza, ma potendo chiedere un congruo spatium deliberandi. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. ha ritenuto che la parte avesse implicitamente riconosciuto la scrittura, avendo dichiarato non di non averla sottoscritta, ma di non averne compreso l'esatto contenuto per le sue limitate facoltà cognitive).
Cass. civ. n. 3933/1992
Nel corso del processo esecutivo non è consentito il ricorso alle disposizioni contenute negli artt. 214 ss. c.p.c. sul disconoscimento da parte del debitore esecutato delle scritture prodotte contro di lui in quel processo, tenuto conto che il processo esecutivo ha natura sommaria, caratterizzata dall'assenza di contraddittorio immediato per l'avente diritto delle utilità che gli sono già garantite dal titolo esecutivo, indipendentemente da ogni altro accertamento.
Cass. civ. n. 8755/1990
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dell'apparente sottoscrittore, solo dichiarando di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; sia il disconoscimento che la dichiarazione costituiscono eccezioni in senso proprio, che devono, quindi, obbedire alla regola di cui all'art. 215 c.p.c., con la conseguenza che, vertendosi in tema di controversia agraria soggetta al rito del lavoro, esse non sono proponibili in appello stante il divieto di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. e la loro inammissibilità è rilevabile di ufficio.
Cass. civ. n. 3911/1986
Con riguardo ad una scrittura privata, che una persona abbia sottoscritto nella dichiarata qualità di rappresentante legale di una società di capitali, questa, ove neghi la corrispondenza al vero della data enunciata su detta scrittura, al fine di sostenerne la redazione in un'epoca in cui il sottoscrittore aveva perso l'indicata qualità, non può invocare le disposizioni dell'art. 2704 c.c., circa i limiti dell'opponibilità ai terzi di tale data, atteso che, come in genere ogni rappresentante che contesti il potere di chi abbia agito in suo nome e conto, la società medesima, non assume la veste di terzo rispetto al documento negoziale. Peraltro, al fine menzionato, la società è ammessa a fornire, con ogni mezzo, la prova della affermata non veridicità di quell'enunciativa circa la data, poiché tale deduzione si riferisce alla corrispondenza al vero della dichiarazione, non alla provenienza della dichiarazione stessa dal sottoscrittore, né alla sua genuinità, ed esula pertanto dall'ambito di applicazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., sul disconoscimento della scrittura privata e la sua piena efficacia probatoria (fino a querela di falso) quando debba intendersi legalmente riconosciuta.
Cass. civ. n. 194/1985
Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di «non conoscere» la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale.
Cass. civ. n. 1634/1984
Qualora la parte disconosca la scrittura privata contro di lei prodotta, senza che la controparte che la voglia utilizzare faccia seguire l'istanza di verificazione, il documento non esplica alcuna efficacia, con la conseguenza che è ammessa la prova dei fatti mediante prova testimoniale senza i limiti di cui all'art. 2722 c.c.
Cass. civ. n. 4094/1984
L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata al fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o che sia giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, onde, se non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati.
Cass. civ. n. 4767/1984
Gli scritti provenienti da terzi, pur avendo solo valore indiziario, possono fornire argomento di convincimento ed essere utilizzati a fondamento della decisione quando la loro credibilità ed attendibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti o dal concorso di altri elementi di giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possono fornire a quegli scritti specifico significato e rilevanza.
Cass. civ. n. 3880/1980
La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, è volto a impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto; in conseguenza, chi contesti l'autenticità della sottoscrizione della scrittura onde impedire che all'apparente sottoscrizione di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalità, deve disconoscere la sottoscrizione e non già proporre la querela di falso, mentre invece, allorché sia accertata l'autenticità della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l'ha sottoscritta, ha l'onere di proporre la querela di falso.
Cass. civ. n. 4649/1980
La società di capitali che intenda disconoscere la sottoscrizione del proprio amministratore deve procedere ad un formale disconoscimento, ai sensi dell'art. 214, primo comma, c.p.c., anche se l'amministratore non sia più in carica all'epoca del giudizio, e perciò il nuovo amministratore non può limitarsi a dichiarare di non riconoscere la sottoscrizione del precedente amministratore, così come è consentito agli eredi e agli aventi causa del secondo comma dell'articolo citato.
Cass. civ. n. 6234/1980
Il principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione non può valere nel caso in cui la produzione avvenga ad opera dell'erede del contraente che non ha sottoscritto e ciò per l'ovvia considerazione che la manifestazione di volontà contrattuale, essendo propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri.
Cass. civ. n. 679/1963
Il problema della autenticità delle scritture, che ha decisiva rilevanza in ordine alla efficacia della prova documentale, si identifica con quello della certezza della sottoscrizione. Mentre l'atto pubblico fa piena prova della paternità del documento (art. 2700 c.c.) la scrittura privata, non riconosciuta o legalmente considerata tale, si presenta priva di ogni attendibilità quanto al suo autore (art. 2702 c.c.). La indagine circa la verità del contenuto riguarda, invece, la corrispondenza delle dichiarazioni risultanti dal documento. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova anche dell'elemento intrinseco, limitatamente alle «dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Al contrario, la scrittura privata, non presumendo la legge l'affermazione della verità, non fornisce alcuna certezza dei fatti in essa rappresentati, e, pur nella ipotesi di riconoscimento tacito o espresso la piena prova resta circoscritta al solo elemento estrinseco della sottoscrizione. Per escludere l'autenticità dell'atto pubblico e della scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata tale, l'unico mezzo possibile è costituito dalla querela di falso, mentre, in ogni altro caso, l'impugnativa della sottoscrizione può essere effettuata, in via di eccezione, mediante il semplice disconoscimento della scrittura prodotta in giudizio, ovvero mediante ricorso alla querela di falso, con il conseguente carico per la parte istante del più gravoso onere probatorio. Per converso, la contestazione della verità intrinseca del contenuto impone, quale unico mezzo, il ricorso alla querela di falso, soltanto quando si tratti di atto pubblico e limitatamente alle dichiarazioni e ai fatti costituenti piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., mentre l'impugnativa del contenuto della scrittura privata, anche riconosciuta, e delle altre circostanze, risultanti dall'atto pubblico senza alcuna particolare rilevanza probatoria, va effettuata nelle normali forme e con i consueti mezzi, attraverso i quali viene di regola dimostrata la difformità tra volontà e dichiarazione.