Cass. civ. n. 35 del 29 gennaio 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste; l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli.
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