Cass. civ. n. 7997 del 26 agosto 1997
Testo massima n. 1
Premesso che la responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 stesso codice, non tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, ma sulla validità di esso, la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, invece, essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che non è configurabile una responsabilità della P.A. per culpa in contraendo, ove l'invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati, e che escludano l'affidamento incolpevole della parte adempiente.