Cass. civ. n. 5227 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Magistrati onorari - Giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.


Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7474 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 lett. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

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