Cass. civ. n. 26 del 3 gennaio 2002
Testo massima n. 1
La trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano per la società risultante dalla trasformazione l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare.