Cass. civ. n. 1445 del 30 gennaio 2003

Testo massima n. 1


La parte che intenda proporre ricorso per cassazione ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione ove questa sia avvenuta. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 2001, il procedimento impugnato, ove emesso da un organo giurisprudenziale del Trentino Alto Adige, doveva essere tradotto in lingua italiana a cura dello stesso ufficio giudiziario cui appartenesse il giudice che l'aveva pronunciato, ed a spese ed ad istanza di parte, attesa l'applicabilità anche alla impugnazione di tali provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziaria che abbia sede fuori della regione, della regola generale contenuta nell'art. 122 c.p.c., in base alla quale per tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

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