Cass. civ. n. 16525 del 4 novembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di liquidazione equitativa del danno biologico (come del danno morale) ed in ipotesi di ricorso ai criteri standardizzati e predefiniti delle cosiddette tabelle, il giudice del merito deve procedere necessariamente ad un'opera di adeguamento delle stesse al caso concreto. Ne consegue che egli, nell'ambito di questa attività di «personalizzazione» dei criteri tabellari, ove la prognosi di speranza di vita per il danneggiato sia accertata sulla base di conoscenze scientifiche (ad esempio, tramite consulenza tecnica), deve liquidare il danno biologico non con riferimento alla speranza di vita media nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato, ed al contempo deve tenere conto della gravità particolare della lesione, che abbia inciso anche sulla capacità recuperatoria o stabilizzatrice della salute, procedendo ad una adeguata e prudente maggiorazione.

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